Dalle Entrate l’ok per il sismabonus al 110% per demolizione/ricostruzione di unità collabenti : stop invece all’ecobonus 110% perché prive di impianti di riscaldamento

 

Con la risposta all’interpello n. 121/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla demolizione/ricostruzione di unità collabenti prive di impianti e le possibilità di agevolazione riservate dal Superbonus 110%.

L’interpello

L’istante, che possiede un rudere composto da due unità immobiliari accatastate in F2 c.d. “unità collabenti”, intende:

  • demolire e ricostruire con stessa forma e dimensione, con frazionamento in sei unità immobiliari;
  • eseguire interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio;
  • istallare un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a legna per servire le 6 unità abitative;
  • eseguire interventi di isolamento termico dell’edificio con il miglioramento di due classi energetiche.

Il contribuente specifica che l’intero fabbricato:

  • è privo di impianto di riscaldamento;
  • è ubicato in zona montana non servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica ma solo da corrente elettrica.

L’istante chiede, in merito agli interventi che intende eseguire, se può beneficiare del Superbonus 110 (artt. 119 e 121 del dl n. 34/2020).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate premettono che, come chiarito nella circolare n. 30/E, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Sì al sismabonus

L’Agenzia ritiene che l’istante può beneficiare delle detrazioni al 110% solamente in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico “sismabonus”, sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera. d), del dpr 380/2001, circostanza provata dal titolo edilizio rilasciato dal Comune.

Le Entrate specificano che l’istante potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi ovvero nell’ipotesi che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

No all’ecobonus

La detrazione al 110% non spetta invece per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico in considerazione del fatto che l’edificio oggetto dell’intervento è privo di impianto di riscaldamento.