• Via Delle Industrie n. 14 – (Residence Mediterraneo 2° Piano)
    81027 – San Felice a Cancello (CE)
  • 𝗔𝗟𝗧𝗥𝗢 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗢 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝟭𝟭𝟬% – 𝗘𝗖𝗢𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 – 𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗨𝗥𝗔

    – 𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗨𝗥𝗔 –
    Ringraziamo uno dei condomini, dove stiamo svolgendo i lavori, per averci dato la possibilità di postare.
    I lavori riguardano l’efficientamento energetico di n.12 unità e comprendono:
    -Isolamento termico (cappotto termico EPS 12 cm)
    -Sostituzione di infissi e oscuranti
    -Impianto fotovoltaico per singola unità abitativa
    -Sistema di accumulo collegato all’impianto fotovoltaico
    -Sostituzione di caldaia a condensazione di classe A+
    -Installazione di colonnina condominiale per le ricariche delle auto elettriche.
    L’edificio avrà un superamento di 2 classi energetiche, con importo versato pari a € 0,00 da parte del Committente inerenti agli interventi di cui sopra che riguardano solo il Superbonus 110%.
    Affidati ai professionisti del settore!
    RIF. GEOM. VINCENZO CARFORA
    Per info e appuntamenti chiamare al numero 0823/752376
    o al numero whatsapp business 0823/752376
    o tramite email: info@gevicabuilding.it

    #NONSOLOSUPERBONUS110% 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗧𝗔 𝟵𝟬% 𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗨𝗥𝗔

    Ringraziamo i nostri clienti per averci dato la possibilità di postare. Trattasi di 3 cantieri per manutenzione straordinaria delle facciate con sconto in fattura del 90%.
    L’azienda leader nelle pratiche di agevolazioni fiscali 110%, 90%, 65%, 50%, che vanta più di 15 cantieri attivi ed altri ultimati, è sempre aggiornata alle modifiche legislative in atto.
    Dopo l’entrata in vigore del decreto antifrode n. 157/2021, ci sono importanti novità per limitare al massimo errori di procedure e truffe ai danni dello Stato.
    Noi abbiamo sempre applicato, già prima dell’entrata in vigore del decreto, misure in linea dello stesso. La nostra equipe/struttura è costituita da figure che garantiscono un lavoro ottimale sotto il profilo tecnico/lavorativo e fiscale/amministrativo.
    𝗔𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲!!! In modo da garantirti qualità/sicurezza e contratti “𝗽𝗿𝗼 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼”.
    Diffida da strutture che garantiscono contratti “𝗽𝗿𝗼 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝗱𝗼”.
    Restate connessi per altri lavori, in corso e nuovi, che ci danno la possibilità di postare.

    Superbonus 110: demolizione/ricostruzione di unità collabenti prive di impianti

    Dalle Entrate l’ok per il sismabonus al 110% per demolizione/ricostruzione di unità collabenti : stop invece all’ecobonus 110% perché prive di impianti di riscaldamento

     

    Con la risposta all’interpello n. 121/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla demolizione/ricostruzione di unità collabenti prive di impianti e le possibilità di agevolazione riservate dal Superbonus 110%.

    L’interpello

    L’istante, che possiede un rudere composto da due unità immobiliari accatastate in F2 c.d. “unità collabenti”, intende:

    • demolire e ricostruire con stessa forma e dimensione, con frazionamento in sei unità immobiliari;
    • eseguire interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio;
    • istallare un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a legna per servire le 6 unità abitative;
    • eseguire interventi di isolamento termico dell’edificio con il miglioramento di due classi energetiche.

    Il contribuente specifica che l’intero fabbricato:

    • è privo di impianto di riscaldamento;
    • è ubicato in zona montana non servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica ma solo da corrente elettrica.

    L’istante chiede, in merito agli interventi che intende eseguire, se può beneficiare del Superbonus 110 (artt. 119 e 121 del dl n. 34/2020).

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Le Entrate premettono che, come chiarito nella circolare n. 30/E, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

    Sì al sismabonus

    L’Agenzia ritiene che l’istante può beneficiare delle detrazioni al 110% solamente in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico “sismabonus”, sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera. d), del dpr 380/2001, circostanza provata dal titolo edilizio rilasciato dal Comune.

    Le Entrate specificano che l’istante potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi ovvero nell’ipotesi che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

    No all’ecobonus

    La detrazione al 110% non spetta invece per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico in considerazione del fatto che l’edificio oggetto dell’intervento è privo di impianto di riscaldamento.

    • 1
    • 2